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	<title>ICI Calcolo &#187; Ici Reggio Emilia</title>
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		<title>Ici Reggio Emilia</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Emiglia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Reggio Emilia]]></category>
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		<description><![CDATA[Aliquota agevolata pari al 5,8 per mille per: L&#8217;abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli altri casi di immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario per i quali non si applica l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta, una autorimessa (C/6) o un posto auto (C/6 o C/7) e una cantina (C/2) o una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aliquota agevolata pari al 5,8 per mille per:</strong></p>
<p>L&#8217;abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli altri casi di immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario per i quali non si applica l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta, una autorimessa (C/6) o un posto auto (C/6 o C/7) e una cantina (C/2) o una soffitta (C/2) di pertinenza dell&#8217;abitazione principale. L&#8217;abitazione posseduta da italiano residente all&#8217;estero a condizione che essa rimanga vuota.</p>
<div id="attachment_84" class="wp-caption alignnone" style="width: 361px"><img class="size-full wp-image-84" title="property-tax-good-grief2" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/03/property-tax-good-grief2.gif" alt="Property Taxes. Immagine: Harry Chen Thinks Aloud" width="351" height="378" /><p class="wp-caption-text">Property Taxes. Immagine: Harry Chen Thinks Aloud</p></div>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p>A<strong>liquota agevolata pari al 5 per mille per</strong>:</p>
<p>Le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, a destinazione abitativa concesse in locazione a canone concertato (Legge n° 431 del 09/12/1998), presentando entro il 16 dicembre 2010 l&#8217;apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.</p>
<p>Le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, a destinazione abitativa concesse in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest&#8217;unica unità immobiliare nel territorio comunale, presentando entro il 16 dicembre 2010 l&#8217;apposita dichiarazione per la sussitenza dei requisiti.</p>
<p><strong>Aliquota ordinaria pari al 7 per mille per:</strong></p>
<p>Tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle con aliquota agevolata e maggiorata.</p>
<p><strong>Aliquota maggiorata pari al 9 per mille per</strong>:</p>
<p>Fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratto di locazione registrato (art. 2, comma 4, Legge n° 431 del 09/12/1998) da almeno due anni continuativi alla data del 01/01/2010.  La detrazione per abitazione principale effettivamente occupata dal proprietario, è di Euro 128,00 annui da rapportare ai mesi dell’anno in cui si ha tale requisito comprovato dalle risultanze anagrafiche.  La detrazione spetta soltanto per l&#8217;abitazione principale, con possibilità di detrarre dall&#8217;imposta dovuta per le pertinenze (es. il garage) la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell&#8217;abitazione principale.</p>
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		<title>Ici Reggio Emilia 2010</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiglia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo ici]]></category>
		<category><![CDATA[Ici 2010]]></category>
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		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

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		<description><![CDATA[Per pagare l&#8217;Ici a Reggio Emilia nel 2010 una volta che la prima data è già passata dobbiamo pagare il ravvedimento operoso. Cioè  pagare dopo la data stabilita con una piccola multa aggiunta. Ecco che cosa ci consiglia di fare il comune di Reggio Emilia: Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l&#8217;ICI, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per pagare l&#8217;<strong><a href="http://icicalcolo.it/comune-di-reggio-emilia-detrazioni-e-aliquote-2010/">Ici a Reggio Emilia</a></strong> nel 2010 una volta che la prima data è già passata dobbiamo pagare il ravvedimento operoso. Cioè  pagare dopo la data stabilita con una piccola multa aggiunta. Ecco che cosa ci consiglia di fare il comune di<strong> Reggio Emilia</strong>:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-425" title="450_reggio-emilia" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/07/450_reggio-emilia.jpg" alt="450_reggio-emilia" width="450" height="306" /></p>
<blockquote><p>Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l&#8217;ICI, il contribuente può versare tardivamente l&#8217;imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Infatti, per evitare che vengano applicate sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il Contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l&#8217;Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l&#8217;imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Tale procedura si chiama &#8220;Ravvedimento Operoso&#8221;.<br />
</strong><br />
Il &#8220;<strong>Ravvedimento</strong> <strong>Operoso</strong>&#8221; è regolato dall&#8217;articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.<br />
Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.</p>
<p><strong><span style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #c10418; padding: 0px; margin: 0px;">Omesso versamento del tributo.</span></strong><br />
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all&#8217;imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.<br />
Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 2,5% (1/12 del 30%) dell&#8217;imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3% annuo fino al 31/12/2009 e del 1% annuo a partire dal 01/01/2010.<br />
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) dell&#8217;imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3% annuo fino al 31/12/2009 e del 1% annuo a partire dal 01/01/2010.<br />
Entro il 31 dicembre 2010 è possibile sanare anche gli omessi versamenti relativi all&#8217;anno 2008 in presenza, però, di regolare dichiarazione ICI presentata nei termini.<br />
Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l&#8217;esatto ammontare dell&#8217;imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all&#8217;imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi arrotondando la somma all&#8217;euro (esempio: totale da versare euro 115,49 arrotondato a euro 115,00, totale da versare euro 115,50 arrotondato a euro 116,00), dovrà essere barrata l&#8217;apposita casella &#8220;ravvedimento&#8221;.<br />
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24ICI barrando la cesella &#8220;ravvedimento&#8221; e seguendo le normali procedure di compilazione, contrariamente a quanto avviene per il bollettino postale nel modello F24ICI nelle voci d&#8217;imposta parziali dovranno essere comprese anche le sanzioni e gli interessi in modo che la loro somma corrisponda esattamente al totale da versare, in caso contrario la banca o l&#8217;ufficio postale non accettano il modello.</p>
<p>Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all&#8217;ufficio ICI l&#8217;avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l&#8217;apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.<br />
Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l&#8217;imposta non ha effettua il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d&#8217;imposta con l&#8217;applicazione dell&#8217;intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.<br />
E&#8217; possibile effettuare il ravvedimento operoso per omesso versamento entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo all&#8217;omesso o parziale versamento (per es. l&#8217;omesso versamento 2008 può essere regolarizzato entro il 31/12/2010).</p>
<p>Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale versamento d&#8217;imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all&#8217;Ufficio ICI.</p>
<p>Condono per tributi locali ai sensi dell&#8217;articolo 13, legge n° 289 del 27/12 2002<br />
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5686/48 del 11/04/03 il Comune ha inteso di rinunciare alle opzioni di condono introdotte dalla Legge Finanziaria per l&#8217;anno 2003.</p></blockquote>
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