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	<title>ICI Calcolo &#187; Friuli Venezia-Giulia</title>
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		<title>Esenzioni Ici Udine</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Udine]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>

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		<description><![CDATA[Il  Decreto Legge n. 93/2008, convertito  nell’art. 1, comma 1 della Legge n. 126 del 24.07.2008,  dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per tale si intende l’abitazione dove il soggetto passivo risiede anagraficamente (salvo prova contraria). L’esclusione dall’ICI deve intendersi estesa anche alle  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; margin-top: 0px; padding: 0px;">Il  Decreto Legge n. 93/2008, convertito  nell’art. 1, comma 1 della Legge n. 126 del 24.07.2008,  dispone che <strong><em>a decorrere dall’anno di imposta 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo</em></strong>. Per tale si intende l’abitazione dove il soggetto passivo risiede anagraficamente (salvo prova contraria). <strong>L’esclusione dall’ICI deve intendersi estesa anche alle  pertinenze</strong>, in quanto soggette allo stesso regime giuridico dell’abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile. Le pertinenze devono essere <strong>individuate sulla base della definizione che ne viene data dall’art. 16 del  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI .</strong></p>
<p style="text-align: left; margin-top: 0px; padding: 0px;"><strong> </strong></p>
<div id="attachment_172" class="wp-caption alignnone" style="width: 584px"><img class="size-full wp-image-172" title="Old_udine" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/03/Old_udine.jpg" alt="Udine nel medioevo. Immagine: Commons Wikimedia" width="574" height="448" /><p class="wp-caption-text">Udine nel medioevo. Immagine: Commons Wikimedia</p></div>
<p><strong>Non sono oggetto di esclusione dall’ICI  le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze</strong> per le quali deve essere corrisposta l’imposta, applicando, l’aliquota e la detrazione di € 103,29 come nel passato.<br />
<strong>Sono</strong> inoltre <strong>da ricomprendere nell’esclusione</strong> dall’imposta  le abitazioni considerate principali per legge  dal D.L.vo 504/92 e quelle assimilate dal Comune di Udine ossia:</p>
<ul style="padding-top: 0px; padding-right: 5px; padding-bottom: 10px; padding-left: 15px; list-style-type: square; margin: 0px;">
<li style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin: 0px;">le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;</li>
<li style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin: 0px;">gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Udine (ex I.A.C.P.),</li>
<li style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin: 0px;">l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetti anziani o disabili  che hanno acquisito  la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone.</li>
</ul>
<p style="text-align: left; margin-top: 0px; padding: 0px;">N.B: In caso di separazione fra coniugi, convenzionale o per sentenza, secondo la Legge 24/12/2007 n. 244 e del successivo Decreto Legge n. 93/2008, dal 1°gennaio 2008 <em><strong>i soggetti separati legalmente, non assegnatari della casa coniugale</strong></em> di cui sono proprietari per intero o per quota sono <em><strong>esclusi </strong></em>dall’imposta comunale. Questo particolare regime <strong>si applica se il soggetto passivo (coniuge non assegnatario)  non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Inoltre non deve trattarsi di immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</strong></p>
<p style="text-align: left; margin-top: 0px; padding: 0px;">L’esclusione di cui ai precedenti punti deve essere applicata <em>proporzionalmente </em>alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni (in dodicesimi); a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p>
<p style="text-align: left; margin-top: 0px; padding: 0px;">continua a leggere nel <a href="http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/normativa/normativa_tributi/ici/guide/2009-ici/ici-02bis?style=1">sito del Comune di Udine</a></p>
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		<title>Ici Pordenone</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friuli Venezia-Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[caloclo ici pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[esenzioni ici pordenone]]></category>

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		<description><![CDATA[Ici Pordenone, casi in cui, per le abitazioni principali e per le abitazioni assimilate all’abitazione principale, non è possibile applicare l’esenzione dal pagamento dell’i.c.i.: • unità abitative censite alle categorie A/1, A/8 e A/9; • unità abitative possedute sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste AIRE,  utilizzate dagli stessi durante i loro soggiorni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="T029_pordenone" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/08/T029_pordenone.jpg" alt="T029_pordenone" width="425" height="290" /></p>
<p><strong>Ici</strong> <strong>Pordenone</strong>, casi in cui, per le abitazioni principali e per le abitazioni assimilate all’abitazione principale, non è possibile applicare l’esenzione dal pagamento dell’i.c.i.:</p>
<p>• unità abitative censite alle categorie A/1, A/8 e A/9;</p>
<p>• unità abitative possedute sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste AIRE,  utilizzate dagli stessi durante i loro soggiorni in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate.</p>
<p>• unità abitativa (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, con regolare contratto, agli affini (ad esempio, alla suocera e/o al suocero, alla cognata/o, ecc.);</p>
<p>• unità abitativa (e relative pertinenze) concessa in comodato gratuito, con regolare contratto, al coniuge (il coniuge concedente non deve essere residente nel Comune di Pordenone); Per queste unità abitative (ed eventuali relative pertinenze) il pagamento dell’imposta dovrà avvenire applicando le normali agevolazioni per l’abitazione principale consistenti nell’applicazione dell’aliquota 4 per mille e la detrazione di Euro 103,50.</p>
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		<title>Ici esenzioni 2010 Pordenone</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friuli Venezia-Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[caloclo ici pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[esenzioni ici 2010]]></category>
		<category><![CDATA[esenzioni ici pordenone]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che prevede l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. per le abitazioni principali (unità abitative nelle quali il soggetto  passivo ha iscritto la propria residenza anagrafica) e le relative pertinenze (es. garage, cantina, ecc.). L’esenzione si estende anche alle seguenti unità assimilate all’abitazione principale: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_456" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/08/pordenone.jpg"><img class="size-full wp-image-456" title="pordenone" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/08/pordenone.jpg" alt="pordenone" width="480" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Ici Pordenone</p></div>
<p>Sono confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che prevede <strong>l’esenzione</strong> dal <strong>pagamento dell’I.C.I</strong>. per le <strong>abitazioni</strong> <strong>principali</strong> (unità abitative nelle quali il soggetto  passivo ha iscritto la propria residenza anagrafica) e le relative pertinenze (es. garage, cantina, ecc.). <strong>L’esenzione</strong> si estende anche alle seguenti unità assimilate all’abitazione principale:</p>
<p>a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;</p>
<p>b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;</p>
<p>c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, anche se non residente nel Comune</p>
<p>di Pordenone, ai parenti fino al terzo grado;</p>
<p>d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>
<p>e) per il coniuge non assegnatario, che sia titolare, in tutto o in parte del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sull’unità abitativa precedentemente destinata a casa coniugale, assegnata all’altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o di divorzio, a condizione che lo stesso risieda o in altro Comune o nel Comune di Pordenone in unità abitativa che non sia di sua proprietà;</p>
<p>N.B.: Nel caso in cui il coniuge separato non assegnatario della ex casa coniugale sia proprietario anche di un’altra unità abitativa sita nel comune di Pordenone e che la stessa sia  adibita ad abitazione principale, l’esenzione spetta solo per quest’ultima, mentre per l’abitazione assegnata all’ex coniuge potrà essere applicata l’aliquota del 4 per mille e la relativa detrazione spettante. Per maggiori chiarimenti si consiglia comunque di contattare l’Ufficio I.C.I..</p>
<p>La circostanza di cui al punto c) dovrà risultare da un contratto di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro il 16 dicembre 2010. La presentazione di detta documentazione non è necessaria qualora sia stata già effettuata negli anni precedenti. Adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, entro lo stesso termine del 16 dicembre 2010, per i casi contemplati ai punti b), d) ed e).</p>
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		<title>Ici comune Trieste</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ici calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Trieste]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[trieste]]></category>

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		<description><![CDATA[Ricordando che il Decreto Legge n. 93 del 27.5.2008 convertito in Legge n. 126 il 24.7.2008 ha abolito l&#8217;ICI per la prima casa, tranne alcune eccezioni di cui abbiamo già parlato nei precedenti articoli, in questo spazio parleremo dell’Ici Comune Trieste. Nel sito web del comune di Trieste, http://tributionline.insiel.it/informa/menu.asp?num=4, troviamo tutte le indicazioni utili riguardo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordando che il Decreto Legge n. 93 del 27.5.2008 convertito in Legge n. 126 il  24.7.2008 ha abolito l&#8217;<a href="http://icicalcolo.it/ici-prima-casa/">ICI per la prima casa</a>, tranne alcune eccezioni di cui abbiamo già parlato nei precedenti articoli, in questo spazio parleremo dell’<strong>Ici Comune Trieste</strong>.</p>
<p>Nel sito web del comune di <strong>Trieste</strong>, http://tributionline.insiel.it/informa/menu.asp?num=4, troviamo tutte le indicazioni utili riguardo all’Imposta comunale, come ad esempio, chi deve pagare, variazioni, calcolo, detrazioni, modalità di versamento, ecc.</p>
<div id="attachment_38" class="wp-caption alignnone" style="width: 416px"><img class="size-full wp-image-38 " title="trieste2" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/03/trieste2.jpg" alt="Il sottomarino &quot;trieste&quot;. Foto: www.hnsa.org" width="406" height="391" /><p class="wp-caption-text">Il sottomarino &quot;trieste&quot;. Foto: www.hnsa.org</p></div>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Non sono ancora state note dal Comune di Trieste le aliquote <a href="http://icicalcolo.it/ici-2010">Ici relative all’anno 2010</a> e pertanto vi rimandiamo allo stesso sito più avanti, essendo ora ancora troppo presto per venire a conoscenza. Quelle dell’anno precedente erano 7,00 per mille quella ordinaria, e 4,25 per mille quella ridotta. Le detrazioni dell’<a href="http://icicalcolo.it/ici-2009">anno 2009</a> corrispondeva a Euro 103,29 per l&#8217;abitazione principale (ovvero per le uniche tre categorie soggette all’imposta, A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).</p>
<p>Però rendiamo noto che dall’anno scorso gli sportelli del servizio tributi sono stati trasferiti, oggi sono gestiti dalla Esatto SpA, e si trovano in Piazza del Sansovino 2. Sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00, il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Trovate inoltre un call center che risponde al seguente numero verde 800800880, potrete adoperarlo per denunce, informazioni e variazioni.</p>
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