Esenzioni Ici Udine
Pubblicato da Giacomo - 20/09/10 alle 12:09:04 pmIl Decreto Legge n. 93/2008, convertito nell’art. 1, comma 1 della Legge n. 126 del 24.07.2008, dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per tale si intende l’abitazione dove il soggetto passivo risiede anagraficamente (salvo prova contraria). L’esclusione dall’ICI deve intendersi estesa anche alle pertinenze, in quanto soggette allo stesso regime giuridico dell’abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile. Le pertinenze devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dall’art. 16 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI .

Udine nel medioevo. Immagine: Commons Wikimedia
Non sono oggetto di esclusione dall’ICI le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l’imposta, applicando, l’aliquota e la detrazione di € 103,29 come nel passato.
Sono inoltre da ricomprendere nell’esclusione dall’imposta le abitazioni considerate principali per legge dal D.L.vo 504/92 e quelle assimilate dal Comune di Udine ossia:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Udine (ex I.A.C.P.),
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone.
N.B: In caso di separazione fra coniugi, convenzionale o per sentenza, secondo la Legge 24/12/2007 n. 244 e del successivo Decreto Legge n. 93/2008, dal 1°gennaio 2008 i soggetti separati legalmente, non assegnatari della casa coniugale di cui sono proprietari per intero o per quota sono esclusi dall’imposta comunale. Questo particolare regime si applica se il soggetto passivo (coniuge non assegnatario) non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Inoltre non deve trattarsi di immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’esclusione di cui ai precedenti punti deve essere applicata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni (in dodicesimi); a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
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