Pubblicato da Salvatore - 16/07/11 alle 07:07:58 am

Anche i contribuenti minimi sono interessati alla proroga del 6 luglio e del 5 agosto, slittano anche le rate delle rettifiche Iva
La proroga delle scadenze disposta dal d.p.c.m. del 12.05.2011 riguarda anche i contribuenti minimi. Essi avranno tempo fino al 6 luglio per versare il saldo 2010 e il primo acconto 2011, e fino al 5 agosto per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4%. Questi slittamenti hanno effetto anche per i pagamenti rateali e per le rate dell’Iva dovuta a seguito del passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi, in relazione alla rettifica per le merci in rimanenza e i beni strumentali.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Data di pubblicazione: luglio 16, 2011
Categorie: IVA
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Pubblicato da Salvatore - 23/06/11 alle 11:06:38 pm

L’ iva è l’ imposta sul valore aggiunto ed è una tassa che grava sul consumatore, in quanto colpisce tutte la manifestazioni di ricchezza mediata che sono i consumi. Tale l” imposta è in vigore in tutti i 27 stati membro dell’ Unione Europea e si applica su tutti i consumi di beni e dei servizi. Nel ciclo di produzione di un bene o servizio commerciale , tuttavia, l’IVA viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell’ imposta che sono le imprese, le società, gli enti, gli esercenti arti e professioni, però poi di fatto, saranno i consumatori finali a pagarla effettivamente, in quanto i soggetti passivi di diritto ( le imprese) eserciteranno il diritto-dovere della rivalsa sul consumatore finale stesso. L’IVA che viene addebitata dai soggetti passivi pure se non viene riscossa deve essere liquidata e versata regolarmente all’Ufficio IVA, al netto dell’IVA assolta sugli acquisti (pure nel territorio dell’Unione Europea) e sulle importazioni fatte dai soggetti passivi stessi.
Data di pubblicazione: giugno 23, 2011
Categorie: IVA
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Pubblicato da Mirko - 08/03/11 alle 03:03:53 am

L’imposta sul valore aggiunto, meglio conosciuta come IVA, è un’imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi. In Italia la sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo testo unico, ossia il Decreto del presidente della Repubblica 633 del 1972.
L’IVA è un’imposta generale sui consumi, che colpisce solo l’incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso.
Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l’imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d’imposta (il contribuente) rimane neutrale.
Infatti il soggetto passivo d’imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dall’imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.
Poiché il pagamento dell’IVA è basato largamente su scontrini, ricevute fiscali, e fatture, l’IVA è una delle imposte per le quali è più diffuso il fenomeno dell’evasione, di norma in due forme:
- Uno in cui il contribuente di diritto (commerciante, professionista, imprenditore) incassa l’IVA dal contribuente di fatto (cliente o consumatore) senza emettere scontrino, ricevuta fiscale, o fattura. L’imprenditore poi non dichiara e non versa l’IVA all’erario, sottraendo l’imposta pagata dal contribuente alla comunità.
- Nel secondo scenario l’imprenditore, per esempio un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto equivalente all’IVA in cambio di un accordo a non pretendere l’emissione di ricevuta fiscale o fattura. In tal caso il vantaggio per il cliente è ovvio: l’evasione e quindi il risparmio dell’IVA con minimo rischio. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell’avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito.
I cittadini sono tenuti a denunciare tentativi di collusione per evasione IVA alla Guardia di Finanza, ma non possono farlo in modo anonimo e quindi si espongono con la denuncia a ovvie conseguenze. Esiste un sito sociale che permette segnalazioni anonime in cui anche l’evasore non viene identificato, con lo scopo di raccogliere dati sull’evasione dell’IVA
Data di pubblicazione: marzo 8, 2011
Categorie: IVA
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