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Pubblicato da Salvatore - 08/04/12 alle 12:04:42 am
La riforma tributaria del 1971 ridusse fortemente l’autonomia tributaria degli enti locali e, in particolare, dei comuni. Fu in sostanza concentrata nello Stato la leva fiscale e gli enti locali (in specie, i comuni) furono finanziati, negli anni ’70, quasi totalmente con trasferimenti statali. In seguito, si è avuta un’inversione di tendenza, le cui tappe principali sono le seguenti. Nel 1992 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (lei): la finanza locale è stata così dotata di un’imposta patrimoniale. Nel 1993 sono state revisionate l’imposta comunale sulla pubblicità (e i diritti sulle affissioni), la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e la tassa per lo smaltimento dei riliuti solidi urbani. Il quadro delle entrate tributarie locali è oggi compósto, in sintesi, da due imposte (Irap e lei), e da una serie di tributi «commutativi», o entrate paraliscali (canoni, tariffe), che si collegano più o meno direttamente a servizi resi ai contribuenti dal comune o da altro ente locale. Negli anni ’90, è divenuta più forte la spinta verso una più accentuata autonomia impositiva degli enti locali, definita come federalismo fiscale. Nell’ambito di tale tendenza si pone il D. Igs. 15 dicembre 1997. n. 446. che ha introdotto nel nostro sistema fiscale l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). A ll ‘ Irap si aggiungono un’addizionale comunale e ici prima casa provinciale, mentre a favore delle Regioni è stata introdotta un’ addizionale all’ Irpef .
Il già citato D. Igs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha ridisciplinato la potestà regolamentare dei comuni e delle province, prevedendo che tale potestà può avere per oggetto, in generale, le entrate tributarie. Data la riserva di legge ex art. 23 Cost., gli enti locali non possono però disporre in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi ed aliquota massima. I regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare e sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che può impugnarli per vizi di legittimità dinanzi al giudice amministrativo.
I regolamenti locali, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi, sono informati ai seguenti criteri:
a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato anche nelle forme associate previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (mediante convenzioni, consorzi e unione di più comuni);
b) il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali può essere affidato a terzi, e cioè:
– ad aziende’speciali per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
– a società con prevalente capitale pubblico;
– ai concessionari della riscossione;
La riscossione coattiva dei tributi locali è fatta con il sistema dei ruoli, già esaminato per i tributi statali, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione; altrimenti è fatta in proprio dall’ente locale o da uno dei terzi sopra indicati, mediante ingiunzione. In caso di impugnazione dell’accertamento, è riscuotibile (per quasi tutti i tributi), una frazione dell’imposta accertata; per qualche tributo, è riscuotibile l’intera imposta accertata; dopo la sentenza di primo grado, si applicano le norme del D. Igs. 31 dicembre 1992. n. 546.
Pubblicato da Salvatore - 16/07/11 alle 08:07:37 am
Detrazione 36%: il Decreto Sviluppo ha soppresso gli obblighi dell’invio al Centro operativo di Pescara e dell’indicazione in fattura del costo della manodopera
Il D. L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) stabilisce che i contribuenti che effettuano interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preveniva di inizio lavori. Tuttavia, per fruire della detrazione del 36%, è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto d’intervento e gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore. Viene prevista, inoltre, l’abolizione dell’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera.
Pubblicato da Salvatore - 09/07/11 alle 09:07:12 pm
Con la Sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della disciplina sulle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della prima casa. In particolare, la Corte ha stabilito che il proprietario di un immobile comprato con le agevolazioni “prima casa” e venduto prima dei 5 anni, decade dal beneficio se, entro un anno, acquista non l’intera proprietà, ma solo una piccola quota di un’altra abitazione. L’esiguità della quota acquistata non permette, infatti, di disporre del bene in modo tale da poterlo adibire a propria abitazione.
Pubblicato da Salvatore - 21/06/11 alle 08:06:12 am
All’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, e novellato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e dall’art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché dall’art. 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, si può fare ricorso anche nel caso in cui bisogna intervenire per regolarizzare la propria posizione per quanto concerne il pagamento dell’ imposta comune sugli immobili.
A tale istituto giuridico si può fare ricorso solo se non è avvenuta già una contestazione da parte del fisco e ci siano in corso delle operazioni di accertamento che si basano su controlli specifici anche nei locali su cui i contribuenti inadempienti esercitano la titolarità del diritto di proprietà e per i quali avrebbero dovuto versare l’imposta comunale sugli immobili.
In caso di ravvedimento, la sanzione amministrativa “ordinaria” è ridotta e varia secondo il ritardo con cui si esegue il pagamento. Ecco le percentuali con cui si indica la sanzione da pagare:
– il 10% del minimo nei casi di omesso versamento del tributo o di un acconto, se esso è fatto nel termine di un mese dalla data della sua commissione;
– il 6,25% del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale ha avuto luogo da pare dei contribuente la violazione.
– il 10% del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione di ICI, se questa è presentata con ritardo non maggiore di tre mesi .
Il comune, nell’ esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’ art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
Nel linguaggio tributario l’agevolazione prima casa è una riduzione di imposta che può essere richiesta da chi acquista, costruisce, riceve in donazione o eredita una abitazione con le sue eventuali pertinenze.
Nel linguaggio comune spesso si scambiano i termini prima casa con abitazione principale mentre essi si riferiscono a due concetti diversi.
Abitazione principale: è la casa in cui una persona ha la residenza e le agevolazioni legate all’abitazione principale sono principalmente gli sconti irpef, ICI, sulle bollette delle utenze domestiche, eccetera.
Prima casa: è semplicemente quella abitazione che ha goduto di una delle agevolazioni qui illustrate.
Questa imprecisione nasce dal fatto che per la maggior parte delle persone questi due concetti si riuniscono nell’unica e sola abitazione posseduta, mentre può benissimo essere che un soggetto ha la propria abitazione principale in una città e acquista la propria prima casa in un’altra, dove lavora ovvero dove entro 18 mesi dovrà però trasferire la propria residenza.
Fino al 1993 le leggi prevedevano che questa agevolazione si potesse richiedere una sola volta nella vita di una persona. Le leggi seguenti hanno abolito questo limite e attualmente se si desidera acquistare una nuova prima casa è necessario vendere o donare quella vecchia.
È quindi possibile acquistare una prima casa e poi venderla, acquistare un’altra prima casa, venderla e così via, purché si abbiano i requisiti richiesti dalla legge al momento del rogito notarile.
Per evitare abusi e sperequazioni l’ultimo capoverso della legge dispone l’obbligo del riacquisto entro l’anno dalla vendita infraquinquennale e soprattutto l’obbligo inderogabile di trasferire la residenza nell’abitazione oggetto del riacquisto.
La cosiddetta potestà regolamentare è disciplinata dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che ha delineato i confini entro i quali le province e i comuni possono deliberare con specifici regolamenti i propri tributi, ed è alla base del cosiddetto federalismo fiscale.
verifica i versamenti eseguiti e corregge gli errori materiali e di calcolo.
Il comune emette l’avviso di liquidazione con:
l’indicazione dei criteri adottati;
dell’imposta dovuta e delle sanzioni e degli interessi dovuti.
L’avviso di liquidazione deve essere notificato entro il termine di decadenza del 31/12 del secondo anno successivo a quella chi è stata presentata la dichiarazione.
Il comune provvede alla rettifica della dichiarazione nel caso di:
infedeltà;
incompletezza o inesattezza;
procede all’accertamento d’ufficio in caso di omessa presentazione.
Il comune emette l’avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta dovuta e le relative sanzioni ed interessi. L’avviso deve essere notificato a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si fa presente che il comune, in base all’art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 446 del 1997, al fine di ridurre l’insorgenza di contenzioso può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere è quello risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, aumentato del 25%.
Si ricorda che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.
Per i fabbricati il valore ai fini dell’Ici è costituito dall’intera rendita catastale moltiplicata:
per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.).
Si ricorda che detto coefficiente, originariamente pari a 100, è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell’art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006, e che tale rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006;
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Le rendite da assumere per l’anno di riferimento sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno stesso, aumentate del 5%. Si tenga presente che le rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l’aumento del 5%.
Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs. n. 42 del 2004, si assume la rendita, ovviamente aumentata del 5%, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Per poter quantificare il valore dell’immobile tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo B o D.
Ciò, in quanto, con detto criterio di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad un’abitazione. Un’eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo punto 1.2.
Fabbricati delle imprese
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con decreto ministeriale.
Per non incorrere in problemi legati alla correttezza formale della dichiarazione Ici, si offre qui una spiegazione delle sue modalità di compilazione. Il modello ICI si compone di due parti:
la prima è dedicata all’indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, in caso di dichiarazione congiunta) nonché dell’eventuale “dichiarante”, qualora diverso dal contribuente;
la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo della dichiarazione, cioè solo di quelli che hanno subito variazioni nel corso dell’anno precedente a quello dell’imposta.
Nel campo 1 le caratteristiche dell’immobile vanno indicate con uno dei seguenti codici:
1. terreno agricolo;
2. area fabbricabile;
3. fabbricato il cui valore è determinato secondo la categoria catastale di appartenzenza;
4. fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto in catasto, oppure iscritto – ma senza attribuzione di rendita – interamente appartenente all’impresa, distintamente contabilizzato;
5. fabbricato riconosciuto come rurale ai fini fiscali.
Nel campo 2 (indirizzo), va indicata l’esatta ubicazione dell’immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Vanno indicati i dati catastali sia dei fabbricati che dei terreni.
Nei campi da 3 ad 8 vanno indicati gli estremi catastali, forniti gratuitamente dall’Agenzia del territorio: sezione, foglio di mappa, numero di mappale o particella, subalterno, categoria (per i fabbricati) o qualità (per i terreni) e la classe.
Nei campi 9 e 10, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l’anno di presentazione della domanda di accatastamento, ovviamente se esistenti.
Nel campo 11 va barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico.
Nel campo 12 deve essere indicato il valore dell’immobile, cioè la base imponibile, nella misura integrale, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell’anno, anche quando l’immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. Il contribuente dovrà esprimere il valore in euro, con arrotondamento – per eccesso o per difetto – al centesimo di euro, secondo le regole ordinarie;
Nel campo 13 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
Nei campi da 14 a 17 vanno indicati:
i mesi di possesso nel corso dell’anno. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte va computato per intero al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni;
i mesi di durata di eventuali esclusioni od esenzioni;
l’importo della detrazione spettante al contribuente per l’abitazione principale descritta nel quadro.
i mesi durante i quali per l’immobile si sono verificate condizioni per l’applicazione di riduzioni:
a) fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato;
b) terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo a titolo principale e condotto direttamente;
Nei campi da 18 a 21 (situazione al 31 dicembre), la compilazione si effettua indicando SÌ o NO, se alla fine dell’anno:
l’unità era ancora posseduta o meno; se non è stata posseduta, vanno lasciati in bianco i successivi campi;
era esente o esclusa;
era soggetta a una delle riduzioni indicate nel campo 16;
era destinata ad abitazione principale.
Nei campi 22 e 23 (estremi del titolo) va barrato il campo 22 se il contribuente ha acquistato il diritto sull’immobile; va invece barrato il campo 23 se il contribuente ha ceduto tale diritto.
La dichiarazione va presentata e firmata dal “contribuente” indicato sul frontespizio oppure dal “dichiarante” se diverso dal contribuente (ad esempio, rappresentante legale o negoziale, socio amministratore, amministratore del condominio). In questo secondo caso, va sempre compilato il quadro intestato al contribuente. Analogamente, vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Castelli e palazzi di eminenti pregi
artistici o storici
Rendita per 100
Valore per aliquota
A/10 (T/7)
Uffici e studi privati
Rendita per 50
Valore per aliquota
A/11 (R/3)
Abitazioni tipiche dei luoghi
Rendita per 100
Valore per aliquota
B/1 (P/1)
Collegi, convitti educandati
ricoveri, orfanotrofi, ospizi
conventi, seminari e caserme
Rendita per 140 *
Valore per aliquota
B/2 (P/2)
Case di cura e ospedali
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/3 (P/3)
Prigioni e riformatori
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/4 (P/4)
Uffici pubblici
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/5 (P/4)
Scuole e laboratori scientifici
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/6 (P/5)
Biblioteche, musei, gallerie, accademie,
circoli ricreativi e culturali senza fine
di lucro, che non hanno sede in edifici
della categoria A/9
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/7 (V/4)
Cappelle e oratori non destinati
all’esercizio pubblico dei culti
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/8 (T/2)
Magazzini sotterranei per depositi
di derrate
Rendita per 140
Valore per aliquota
C/1 (T/1)
Negozi e botteghe
Rendita per 34
Valore per aliquota
C/2 (T/2)
Magazzini e locali deposito (cantine
e soffitte con rendite autonome)
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/3 (T/2)
Laboratori per arti e mestieri
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/4 (T/3)
Fabbricati e locali per esercizi
sportivi senza fine di lucro
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/5 (V/2)
Stabilimenti balneari e di acque
curative senza fine di lucro
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/6 (R/4)
Box o posti auto pertinenziali
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/6 (T/5)
Autosilos, autorimesse (non pertinenziali),
parcheggi a raso aperti al pubblico
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/6 (T/6)
Stalle, scuderie e simili
Rendita per 100
Valore per aliquota
C/7 (T/2)
Tettoie chiuse o aperte
Rendita per 100
Valore per aliquota
D/1 (Z/1)
Opifici
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/2 (Z/4)
Alberghi, pensioni e residences
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/3 (Z/5)
Teatri, cinematografi, sale per concerti
e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/4 (V/5)
Case di cura e ospedali con fine di lucro
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/5 (Z/3)
Istituti di credito, cambio e assicurazione
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/6 (V/6)
Fabbricati, locali ed aree attrezzate
per esercizio sportivi con fine di lucro
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/7 (Z/1)
Fabbricati costruiti o adattati
per le speciali esigenze di un’attività
industriale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/8 (Z/2)
Fabbricati costruiti o adattati
per le speciali esigenze di un’attività
commerciale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/9 (Z/8)
Edifici galleggianti o assicurati
a punti fissi del suolo e ponti
privati soggetti a pedaggio
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/10 (Z/2)
Fabbricati per funzioni produttivi
connesse alle attività agricole
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/11 (T/7)
Scuole e laboratori scientifici privati
Rendita per 50
Valore per aliquota
D/12 (Z/8)
Posti barca in porti turistici
e stabilimenti balneari